PET LEX- ANIMALI IN CONDOMINIO
Nessuna norma può vietare il possesso di un animale d’ affezione, pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979 - n. 5769 del 6.12.1978 - n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell'individuo, cioè anticostituzionali.
IN PRATICA: chi intende tenere animali nel proprio appartamento, si faccia mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell'atto d'acquisto: se il regolamento non esiste o, se esistente e non pone alcun divieto, nessuno potrà privare qualcuno della compagnia di animali. Se invece nel regolamento è posto il divieto in questione, questo sarà vincolante solo se all'atto dell'acquisto o della locazione sarà stata menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se esso sarà stato accettato e firmato da chi acquista o prende in affitto.
Solo in quest'ultimo caso i vicini potranno agire contro chi possiede uno o più animali e comunque SOLO dopo aver dimostrato che l'animale ha arrecato gravi disturbi al vicinato; ma ricordiamo che il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844 del Codice Civile)
Dunque
Gli animali possono stare nei condomini
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Solo in casi rari può essere imposto l’allontanamento dell’animale
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È possibile vietarne la detenzione solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta menzione
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L’Assemblea Condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".