Il Fondo eroga max 2 prestazioni ad animale posseduto ed il numero di animali per soggetto è di max 2.
- Piccola max 5 kg di pasti (umido) e 3 di pasti (secco) al mese per animale (max 2 animali)
- Media taglia 7 kg di pasti (umido) e 5 di pasti (secco) al mese per animale (max 2 animali)
- Grande taglia 9 kg di pasti (umido) e 7 di pasti (secco) al mese per animale (max 2 animali)
Art. 4 (Decorrenza e durata)
Il presente Regolamento avrà efficacia per tutta la durata del Fondo, fatta salva la sua espressa abrogazione e/o modificazione.
Art. 5 (Contributi)
Il contributo teso ad alimentare il Fondo, a carico dell’Associazione sarà variabile, sarà alimentato dalle donazioni, da campagne per la raccolta fondi, da contributi volontari, da una quota parte degli introiti del 5 per mille che i contribuenti destineranno all’associazione.
Costituiscono contributi che alimentano il Fondo tutti i contributi destinati al fine per il quale il Fondo è stato costituito.
Art. 6 (Prestazioni)
Il Fondo corrisponde ai beneficiari le somme necessarie per contribuire alle cure dell’animale nei termini e alle condizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento.
Indi sarà destinato a far fronte a particolari casi personali, straordinari o imprevedibili, nei quali possono incorrere i soci dell’Associazione.
Titolo II -Prestazioni
Art. 7(Garanzie erogate)
Il Fondo è un deposito che garantisce:
in particolare alle persone che hanno redditi bassi come indicato all’Art. 3, il riconoscimento di una prestazione a seconda della gravità della situazione e delle cure necessarie all’animale di cui è proprietario.
Art. 8 (Modalità di richiesta indennità)
L’indennità potrà essere richiesta dal socio/beneficiario nel momento in cui si avveri il rischio per il quale richiede il rimborso.
La richiesta dell’indennità deve essere presentata, mediante apposita domanda al Fondo, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui si è verificata.
La domanda deve contenere idonea documentazione attestante lo stato di disagio e cioè: …………….
Art. 9 (Modalità di erogazione della somma)
Il Fondo verifica la documentazione pervenuta a norma dell’art. 8 del presente Regolamento.
Qualora la verifica dia esito positivo il Fondo eroga all’iscritto l’indennità di cui all’art. 7.
L’indennità verrà erogata decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Fondo, della documentazione di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
Titolo III - Patrimonio e Gestione del Fondo
Art. 10- (Rivedibilità dei contributi)
Rimane ferma la facoltà da parte dell’Associazione, sulla base degli accertamenti condotti in sede di bilancio tecnico, di proporre variazioni nella misura dei contributi e ogni altro provvedimento volto al ripristino delle condizioni di equilibrio del Fondo.
Art. 11 (Disponibilità patrimoniali)
Il patrimonio del Fondo sarà gestito secondo principi di prudenza dall’Associazione stessa.
Art. 12 (Gestione amministrativo–contabile)
Il Fondo è organizzato come segue:
a) conto di accumulazione: nel quale confluiscono i contributi;
b) conto di erogazione: dal quale il Gestore trasferisce la prestazione ai soci che hanno presentato domanda.